martedì 11 ottobre 2011

Scadenza 17 ottobre - Permessi Rol ed ex festività non goduti

A seguito dell'Interpello n. 16 e nota n. 9044 c.a. del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e successivi circolare INPS n. 92 e messaggio n. 14605 dello scorso luglio, si sono chiariti i dubbi relativi alla fruizione dei permessi Rol ed ex festività.
Tali permessi devono essere goduti entro il termine indicato nel CCNL. Se entro le scadenze del CCNL i permessi maturati non sono stati goduti interamente, per la parte residua il datore di lavoro dovrà versare in via anticipata i contributi INPS entro il 16 del mese successivo alla scadenza di godimento.
Solo per quest'anno l'INPS ha prorogato questa scadenza al 17 ottobre 2011.
Entro tale data i datori di di lavoro potranno scegliere fra 3 diverse ipotesi:

1) pagamento dei contributi relativi ai permessi maturati al 31.12.2010 e non goduti.

2) monetizzazione dei permessi maturati al 31.12.2010 e non goduti. Perciò viene liquidato al dipendente il corrispettivo in denaro sul quale dovranno essere calcolati e versati i relativi contributi INPS;

3) stipulazione di un accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore nel quale si concorda di posticipare la data di scadenza di godimento dei permessi Rol ed ex festività. E' ammessa la possibilità di porre come data di scadenza la risoluzione del rapporto di lavoro.

In un periodo di crisi come questo, nel quale le aziende si trovano in difficoltà economiche, l'ultima ipotesi è preferibile. Inoltre l'accordo non vale solo per l'anno in corso, bensì risolve il problema della fruizione dei permessi in via definitiva.

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