mercoledì 7 settembre 2011

Certificati di malattia on-line - Parte I

 Il 13 settembre p.v. entrerà a regime il sistema di invio telematico dei certificati di malattia.

Il nuovo sistema prevede che:
- il medico invii telematicamente il certificato di malattia all'INPS;
- l'INPS renda disponibile il certificato al datore di lavoro.

Per cui i dipendenti non sono più tenuti a consegnare il certificato di malattia in forma cartacea al datore di lavoro.


OBBLIGHI DEI DIPENDENTI NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO:

1) comunicazione tempestiva dell'assenza per malattia;
2) comunicazione dell'indirizzo di reperibilità;
3) comunicazione del numero di protocollo identificativo del certificato di malattia.


COSA PUO' FARE IL DATORE DI LAVORO:

1) Visualizzare il certificato di malattia attraverso il sito INPS (www.inps.it), nella sezione dedicata al datore di lavoro, accedendo tramite PIN (Per tipologia di utente - Aziende, consulenti e professionisti - Consulatazione attestati di malattia);
2) Richiedere all'INPS la ricezione dei certificati di malattia tramite PEC;
3) Se in possesso del CF del dipendente e numero protocollo del certificato, può consultarlo attraverso il sito INPS (www.inps.it) senza la necessità di essere in possesso di PIN per l'accesso (Per tipologia di utente - Cittadino - Consultazione attestati di malattia).


1 commento:

  1. ERRATA CORRIGE

    Oggi pomeriggio ho partecipato ad un incontro/confronto presso l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Trento sulla tematica "certificati di malattia on-line".
    Il relatore, il dott. Carlo Benedetti, ha fatto notare che IL DIPENDENTE NON HA L'OBBLIGO DI COMUNICARE IL NUMERO PROTOCOLLO DEL CERTIFICATO DI MALATTIA SE NON E' ESPRESSAMENTE RICHIESTO DAL DATORE.
    Ciò come previsto nella circolare INPS n. 117 dd 09.09.2011: "Tale numero [di protocollo] dovrà essere fornito dal lavoratore del settore privato al proprio datore di lavoro nel caso in cui costui ne faccia richiesta".

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