sabato 10 dicembre 2011

Assunzione di lavoratore extracomunitario, non serve più il "modello Q"

Dal 15 novembre scorso è entrata in vigore un'importante novità riguardante l'assunzione di lavoratori extracomunitari: non è più obbligatorio per il datore di lavoro compilare ed inviare alla Prefettura il "modello Q".

Infatti la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicata il 28.11.2011 afferma chiaramente che i datori di lavoro assolveranno a tutti gli obblighi previsti dal Testo Unico sull'Immigrazione inviando il modello "Unificato Lav", già obbligatorio per tutte le assunzioni.
In occasione della compilazione del modello il datore dovrà dichiarare la collocazione abitativa del dipendente ed assumersi l'impegno del pagamento delle spese di ritorno dello straniero.

Quindi tutto quello che una volta si faceva inviando il "modello Q" (dopo aver anche inviato il modello "Unificato Lav"), ora si fa compilando solo il modello "Unificato Lav".

mercoledì 23 novembre 2011

Lettere dell'INPS ai datori di lavoro domestico

Altra importante novità che riguarda i rapporti di lavoro domestico consiste nelle comunicazioni inerenti ai versamenti dei contributi che l'INPS ha già cominciato ad inviare ai datori di lavoro.

Con il Messaggio n. 21381 dell'11 novembre c.a. l'Istituto ha comunicato che a partire dal mese di ottobre ha iniziato a contattare tramite lettera i datori di lavoro domestico che non hanno pagato i contributi per uno o più trimestri.

In questo modo l'INPS intende controllare:

1) la mancata comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro (che giustificherebbe l'omesso pagamento dei contributi);
2) la sussistenza, durante il rapporto, di eventi sospensivi (assenze non retribuite, maternità, ... ) durante i quali il datore di lavoro non ha giustamente pagato i contributi.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, in caso di mancata o insufficiente risposta, l'INPS procederà d'ufficio al calcolo dei contributi dovuti per il periodo in esame con l'aggiunta di sanzioni ed interessi.

sabato 19 novembre 2011

Estratto contributivo on-line per i datori di lavoro domestico

Con il messaggio n. 21009 del 7 novembre c.a. l'INPS ha introdotto la possibilità per i datori di lavoro domestico di consultare on-line l'estratto contributivo in riferimento ai propri dipendenti.

Dal sito www.inps.it si sceglie "Per tipologia di utente" - "Cittadino" - "Servizi per il cittadino" - "Servizi rapporto di lavoro domestico" - "Estratto contributivo".

Nello specifico per ogni datore di lavoro è possibile visualizzare tutti i rapporti di lavoro, sia in corso che cessati, relativi agli ultimi 5 anni.
Selezionando il singolo rapporto è poi possibile analizzare nel dettaglio la posizione contributiva.

Tale operazione può essere fatta solo ed esclusivamente dal datore di lavoro accreditandosi con il proprio PIN personale.
Ad oggi il consulente del lavoro (o altro intermediario) che è stato incaricato per la gestione del rapporto (assunzione telematica, stampa dei bollettini MAV, ecc...) non ha la possibilità di accedere al servizio di consultazione on-line dell'estratto contributivo.
Poichè spesso i datori di lavoro domestico non hanno la possibilità e la capacità di utilizzare questo nuovo ed utile strumento, è auspicabile l'estensione della possibilità di consultazione anche da parte dei consulenti del lavoro.

mercoledì 2 novembre 2011

Rinviato al 2012 l'obbligo della delega INPS per i Consulenti del lavoro

L'INPS concede ancora tempo per adeguarsi alla nuova disciplina di delega degli intermediari.
Il messaggio dell'INPS n. 20474 del 28 ottobre c.a. proroga il termine di cessazione del periodo transitorio al 1° gennaio 2012.

Nel suddetto messaggio l'INPS precisa che "al momento gran parte dei datori di lavoro si sono adeguati al nuovo sistema, avendo delegato allo svolgimento delle attività nei contronti dell'INPS un intermediario abilitato secondo le nuove modalità".

Ciononostante si afferma che "per consentire l'adeguamento al nuovo sistema ai datori di lavoro che non lo avessero ancora fatto, l'Istituto continuerà, fino al mese di dicembre 2011, ad accettare i flussi Uniemens anche da parte degli intermediari operanti con le vecchie modalità. Resta tuttavia fermo che a decorrere dal 1° novembre 2011 (data di fine del periodo transitorio) ai soggetti che non risultino delegati secondo le nuove modalità non sarà consentito l'accesso ai nuovi servizi, ivi compresa la comunicazione bidirezionale e le istanze telematiche relative alla fruizione dei benefici connessi ad alcune tipologie di assunzione".

domenica 23 ottobre 2011

Scadenza 31 ottobre - Delega INPS per i Consulenti del lavoro


Con la circolare n. 28 dell'8 febbraio 2011 l'INPS ha introdotto un'importante novità in merito ai "Soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, ivi compresa la trasmissione telematica della documentazione previdenziale".

Come specificato nella succitata circolare il nuovo adempimento è stato introdotto "al fine di avere una più precisa identificazione degli intermediari abilitati ad operare, [a questo scopo] l'Inps ha predisposto un sistema di profilazione degli stessi".
Tale profilazione si attua nel seguente modo:

1) introduzione e stampa delega dal sito INPS inserendo come data di decorrenza delega la data in cui si compie l'operazione on-line (www.inps.it - Per tipologia di utente - Aziende, Consulenti e professionisti - Servizi per le aziende e consulenti - Gestione deleghe - Deleghe da azienda);

2) firma da parte del datore di lavoro;

3) attivazione vera e propria della delega (www.inps.it - Per tipologia di utente - Aziende, Consulenti e professionisti - Servizi per le aziende e consulenti - Gestione deleghe - Dettagli delega/subdelega).

I punti 2) e 3) devono necessariamente essere compiuti prima dell'invio del flusso Uniemens.


martedì 11 ottobre 2011

Scadenza 17 ottobre - Permessi Rol ed ex festività non goduti

A seguito dell'Interpello n. 16 e nota n. 9044 c.a. del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e successivi circolare INPS n. 92 e messaggio n. 14605 dello scorso luglio, si sono chiariti i dubbi relativi alla fruizione dei permessi Rol ed ex festività.
Tali permessi devono essere goduti entro il termine indicato nel CCNL. Se entro le scadenze del CCNL i permessi maturati non sono stati goduti interamente, per la parte residua il datore di lavoro dovrà versare in via anticipata i contributi INPS entro il 16 del mese successivo alla scadenza di godimento.
Solo per quest'anno l'INPS ha prorogato questa scadenza al 17 ottobre 2011.
Entro tale data i datori di di lavoro potranno scegliere fra 3 diverse ipotesi:

1) pagamento dei contributi relativi ai permessi maturati al 31.12.2010 e non goduti.

2) monetizzazione dei permessi maturati al 31.12.2010 e non goduti. Perciò viene liquidato al dipendente il corrispettivo in denaro sul quale dovranno essere calcolati e versati i relativi contributi INPS;

3) stipulazione di un accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore nel quale si concorda di posticipare la data di scadenza di godimento dei permessi Rol ed ex festività. E' ammessa la possibilità di porre come data di scadenza la risoluzione del rapporto di lavoro.

In un periodo di crisi come questo, nel quale le aziende si trovano in difficoltà economiche, l'ultima ipotesi è preferibile. Inoltre l'accordo non vale solo per l'anno in corso, bensì risolve il problema della fruizione dei permessi in via definitiva.

venerdì 7 ottobre 2011

Scadenza 10 ottobre - Contributi INPS III trimestre per colf e badanti

I contributi INPS relativi ai rapporti di lavoro domestico del III trimestre 2011 devono essere versati entro lunedì 10 ottobre.
La settimana iniziata il 26 settembre è da considerare già nel IV trimestre. Per cui per i rapporti di lavoro stipulati successivamente a tale data i contributi saranno da pagare entro il 10 gennaio 2011.