venerdì 30 dicembre 2011

*** Buon anno nuovo!! ***

"Indovinami, Indovino,
tu che leggi nel destino:
l'anno nuovo come sarà?
Bello, brutto o metà e metà?"
"Trovo stampato nei miei libroni
che avrà di certo quattro stagioni,
dodici mesi, ciascuno al suo posto,
un Carnevale e un Ferragosto
e il giorno dopo del lunedì
sarà sempre un martedì.
Di più per ora scritto non trovo
nel destino dell'anno nuovo!".
 
Gianni Rodari
 


 

mercoledì 21 dicembre 2011

Un sincero augurio di buon Natale a tutti

E' Natale

E' Natale ogni volta
che sorridi a un fratello
e gli tendi la mano.

E’ Natale ogni volta
che rimani in silenzio
per ascoltare l’altro.

E’ Natale ogni volta
che non accetti quei principi
che relegano gli oppressi
ai margini della società.

E’ Natale ogni volta
che speri con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.

E’ Natale ogni volta
che riconosci con umiltà
i tuoi limiti e la tua debolezza.

E’ Natale ogni volta
che permetti al Signore
di rinascere per donarlo agli altri.

Madre Teresa di Calcutta


mercoledì 14 dicembre 2011

Un nuovo blog "amico"

Carissimi lettori,
ho il piacere di annunciare la nascita del blog dello Studio Morandi Flavia di Arco (TN):

http://studiomorandiflavia.blogspot.com/

Anche questo blog si occuperà principalmene della disciplina e delle novità inerenti il mondo del lavoro e della gestione del personale.

Auguriamo tanta fortuna a questo nostro nuovo "amico".

Lorenza Albanese

sabato 10 dicembre 2011

Assunzione di lavoratore extracomunitario, non serve più il "modello Q"

Dal 15 novembre scorso è entrata in vigore un'importante novità riguardante l'assunzione di lavoratori extracomunitari: non è più obbligatorio per il datore di lavoro compilare ed inviare alla Prefettura il "modello Q".

Infatti la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicata il 28.11.2011 afferma chiaramente che i datori di lavoro assolveranno a tutti gli obblighi previsti dal Testo Unico sull'Immigrazione inviando il modello "Unificato Lav", già obbligatorio per tutte le assunzioni.
In occasione della compilazione del modello il datore dovrà dichiarare la collocazione abitativa del dipendente ed assumersi l'impegno del pagamento delle spese di ritorno dello straniero.

Quindi tutto quello che una volta si faceva inviando il "modello Q" (dopo aver anche inviato il modello "Unificato Lav"), ora si fa compilando solo il modello "Unificato Lav".

mercoledì 23 novembre 2011

Lettere dell'INPS ai datori di lavoro domestico

Altra importante novità che riguarda i rapporti di lavoro domestico consiste nelle comunicazioni inerenti ai versamenti dei contributi che l'INPS ha già cominciato ad inviare ai datori di lavoro.

Con il Messaggio n. 21381 dell'11 novembre c.a. l'Istituto ha comunicato che a partire dal mese di ottobre ha iniziato a contattare tramite lettera i datori di lavoro domestico che non hanno pagato i contributi per uno o più trimestri.

In questo modo l'INPS intende controllare:

1) la mancata comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro (che giustificherebbe l'omesso pagamento dei contributi);
2) la sussistenza, durante il rapporto, di eventi sospensivi (assenze non retribuite, maternità, ... ) durante i quali il datore di lavoro non ha giustamente pagato i contributi.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, in caso di mancata o insufficiente risposta, l'INPS procederà d'ufficio al calcolo dei contributi dovuti per il periodo in esame con l'aggiunta di sanzioni ed interessi.

sabato 19 novembre 2011

Estratto contributivo on-line per i datori di lavoro domestico

Con il messaggio n. 21009 del 7 novembre c.a. l'INPS ha introdotto la possibilità per i datori di lavoro domestico di consultare on-line l'estratto contributivo in riferimento ai propri dipendenti.

Dal sito www.inps.it si sceglie "Per tipologia di utente" - "Cittadino" - "Servizi per il cittadino" - "Servizi rapporto di lavoro domestico" - "Estratto contributivo".

Nello specifico per ogni datore di lavoro è possibile visualizzare tutti i rapporti di lavoro, sia in corso che cessati, relativi agli ultimi 5 anni.
Selezionando il singolo rapporto è poi possibile analizzare nel dettaglio la posizione contributiva.

Tale operazione può essere fatta solo ed esclusivamente dal datore di lavoro accreditandosi con il proprio PIN personale.
Ad oggi il consulente del lavoro (o altro intermediario) che è stato incaricato per la gestione del rapporto (assunzione telematica, stampa dei bollettini MAV, ecc...) non ha la possibilità di accedere al servizio di consultazione on-line dell'estratto contributivo.
Poichè spesso i datori di lavoro domestico non hanno la possibilità e la capacità di utilizzare questo nuovo ed utile strumento, è auspicabile l'estensione della possibilità di consultazione anche da parte dei consulenti del lavoro.

mercoledì 2 novembre 2011

Rinviato al 2012 l'obbligo della delega INPS per i Consulenti del lavoro

L'INPS concede ancora tempo per adeguarsi alla nuova disciplina di delega degli intermediari.
Il messaggio dell'INPS n. 20474 del 28 ottobre c.a. proroga il termine di cessazione del periodo transitorio al 1° gennaio 2012.

Nel suddetto messaggio l'INPS precisa che "al momento gran parte dei datori di lavoro si sono adeguati al nuovo sistema, avendo delegato allo svolgimento delle attività nei contronti dell'INPS un intermediario abilitato secondo le nuove modalità".

Ciononostante si afferma che "per consentire l'adeguamento al nuovo sistema ai datori di lavoro che non lo avessero ancora fatto, l'Istituto continuerà, fino al mese di dicembre 2011, ad accettare i flussi Uniemens anche da parte degli intermediari operanti con le vecchie modalità. Resta tuttavia fermo che a decorrere dal 1° novembre 2011 (data di fine del periodo transitorio) ai soggetti che non risultino delegati secondo le nuove modalità non sarà consentito l'accesso ai nuovi servizi, ivi compresa la comunicazione bidirezionale e le istanze telematiche relative alla fruizione dei benefici connessi ad alcune tipologie di assunzione".

domenica 23 ottobre 2011

Scadenza 31 ottobre - Delega INPS per i Consulenti del lavoro


Con la circolare n. 28 dell'8 febbraio 2011 l'INPS ha introdotto un'importante novità in merito ai "Soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, ivi compresa la trasmissione telematica della documentazione previdenziale".

Come specificato nella succitata circolare il nuovo adempimento è stato introdotto "al fine di avere una più precisa identificazione degli intermediari abilitati ad operare, [a questo scopo] l'Inps ha predisposto un sistema di profilazione degli stessi".
Tale profilazione si attua nel seguente modo:

1) introduzione e stampa delega dal sito INPS inserendo come data di decorrenza delega la data in cui si compie l'operazione on-line (www.inps.it - Per tipologia di utente - Aziende, Consulenti e professionisti - Servizi per le aziende e consulenti - Gestione deleghe - Deleghe da azienda);

2) firma da parte del datore di lavoro;

3) attivazione vera e propria della delega (www.inps.it - Per tipologia di utente - Aziende, Consulenti e professionisti - Servizi per le aziende e consulenti - Gestione deleghe - Dettagli delega/subdelega).

I punti 2) e 3) devono necessariamente essere compiuti prima dell'invio del flusso Uniemens.


martedì 11 ottobre 2011

Scadenza 17 ottobre - Permessi Rol ed ex festività non goduti

A seguito dell'Interpello n. 16 e nota n. 9044 c.a. del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e successivi circolare INPS n. 92 e messaggio n. 14605 dello scorso luglio, si sono chiariti i dubbi relativi alla fruizione dei permessi Rol ed ex festività.
Tali permessi devono essere goduti entro il termine indicato nel CCNL. Se entro le scadenze del CCNL i permessi maturati non sono stati goduti interamente, per la parte residua il datore di lavoro dovrà versare in via anticipata i contributi INPS entro il 16 del mese successivo alla scadenza di godimento.
Solo per quest'anno l'INPS ha prorogato questa scadenza al 17 ottobre 2011.
Entro tale data i datori di di lavoro potranno scegliere fra 3 diverse ipotesi:

1) pagamento dei contributi relativi ai permessi maturati al 31.12.2010 e non goduti.

2) monetizzazione dei permessi maturati al 31.12.2010 e non goduti. Perciò viene liquidato al dipendente il corrispettivo in denaro sul quale dovranno essere calcolati e versati i relativi contributi INPS;

3) stipulazione di un accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore nel quale si concorda di posticipare la data di scadenza di godimento dei permessi Rol ed ex festività. E' ammessa la possibilità di porre come data di scadenza la risoluzione del rapporto di lavoro.

In un periodo di crisi come questo, nel quale le aziende si trovano in difficoltà economiche, l'ultima ipotesi è preferibile. Inoltre l'accordo non vale solo per l'anno in corso, bensì risolve il problema della fruizione dei permessi in via definitiva.

venerdì 7 ottobre 2011

Scadenza 10 ottobre - Contributi INPS III trimestre per colf e badanti

I contributi INPS relativi ai rapporti di lavoro domestico del III trimestre 2011 devono essere versati entro lunedì 10 ottobre.
La settimana iniziata il 26 settembre è da considerare già nel IV trimestre. Per cui per i rapporti di lavoro stipulati successivamente a tale data i contributi saranno da pagare entro il 10 gennaio 2011.

lunedì 26 settembre 2011

Richieste telematiche visite fiscali.

L'INPS introduce un'importante novità in tema di visite mediche di controllo ai dipendenti in malattia.

A decorrere dal 1° ottobre p.v. avrà inizio il periodo transitorio durante il quale sarà possibile inoltrare la richiesta telematica di visita fiscale.

La richiesta potrà essere inoltrata direttamente dal datore di lavoro in possesso di PIN o tramite un intermediario (Consulente del lavoro).

I consulenti del lavoro potranno procedere alla richiesta tramite il sito dell'INPS (www.inps.it - Per tipologia di utente - Aziende, consulenti e professionisti - Servizi per le aziende e consulenti - Richiesta visita medica di controllo).

N.B. Il periodo trasitorio si concluderà il 30 novembre p.v. Fino a tale data sarà ammessa la possibilità di invio cartaceo della richiesta di visita fiscale.
A decorrere dal 1° dicembre p.v. sarà ammessa solo ed esclusivamente la richiesta telematica.




lunedì 19 settembre 2011

Certificati di malattia on-line - Parte IV

Eccoci arrivati all'ultima puntata (per adesso) sui certificati di malattia telematici.

Dopo aver esposto sinteticamente le nuove regole vediamo le eccezioni.

I certificati possono essere rilasciati ancora in forma cartacea solo nei seguenti casi:

  • se emesssi dal pronto soccorso;
  • in caso di ricovero in ospedale;
  • se emessi da medici specialisti privati;
  • impossibilità per il medico di invio on-line del certificato.


Solo ed esclusivamente in questi casi rimane ancora l'obbligo per il dipendente di inviare con raccomandata a/r o consegnare a mano il certificato cartaceo al datore di lavoro ed all'INPS.

Sui certificati di malattia on-line è tutto.
Per qualsiasi precisazione o chiarimento chiedete pure, sarò felice di approfondire l'argomento.

Lorenza

mercoledì 14 settembre 2011

Certificati di malattia on-line - Parte III

L'INPS, con circolare n. 117 del 09.09.2011, ha introdotto la possibilità di visualizzazione dei certificati di malattia on-line anche da parte degli intermediari (es. Consulenti del lavoro).

Agli intermediari vengono concesse due possbilità, eventualmente comulative tra loro:

1) ricezione dei certificati di malattia dei dipendenti delle ditte gestite tramite PEC.
In questo caso, utilizzando lo stesso indirizzo PEC al quale dovranno arrivare i certificati, deve essere inoltrata la richiesta di ricezione all'indirizzo di posta PEC della stuttura INPS competente (per es. per la provincia di Trento è: direzione.provinciale.trento@postacert.inps.gov.it);

2) visualizzazione dei certificati accedendo all'apposita area del sito INPS tramite PIN (www.inps.it - Per tipologia di utente - Aziende, consulenti e professionisti - Consultazione attestati di malattia).

In entrambi i casi gli intermediari devono avere la delega delle ditte per la gestione di tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza nei confronti dell'INPS. Si tratta dell'obbligo introdotto con la circolare n. 28 c.a. 

Come specificato dall'INPS nella recente circolare i servizi sopradescritti saranno resi operativi solo nelle prossime settimane.
Staremo a vedere cosa succederà.....

.... e sui certificati di malattia on-line non finisce qui!

lunedì 12 settembre 2011

Certificati di malattia on-line - Parte II

Tra le diverse modalità di visualizzazione dei certificati di malattia penso che il più pratico sia la ricezione della mail sull'indirizzo PEC del datore di lavoro. In questo caso non si deve fare altro che controllare la casella PEC. Comodo!

Per attivare questo servizio, però, si devono compiere alcuni passaggi:

1) il datore di lavoro deve essere in possesso di un indirizzo PEC;

2) si deve ricollegare la PEC alla matricola INPS del datore di lavoro.
Di ciò si occupa solitamente l'intermediario (Consulente del Lavoro), abilitato alla gestione dei rapporti con l'INPS. Per fare ciò si deve accedere al sito INPS (www.inps.it), Per tipologia di utente, Aziende, consulenti e professionisti, Servizi per le aziende e consulenti. A questo punto il consulente deve inserire il proprio PIN d'accesso e così può entrare nell'area dedicata all'iscrizione, variazione e cessazione aziende, dove può ricollegare alla matricola del datore di lavoro il corrispondente indirizzo PEC;

3) il datore di lavoro deve inviare una mail dall'indirizzo di posta elettronica certificata sul quale si vogliono ricevere i certificati.
Per la provincia di trento l'indirizzo di destinazione è: direzione.provinciale.trento@postacert.inps.gov.it.
Nel corpo della mail deve essere riportato quanto indicato nel seguente fac-simile.

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Mittente: (indirizzo PEC del datore di lavoro)

Destinatario: direzione.provinciale.trento@postacert.inps.gov.it


Oggetto: richiesta attivazione ricezione certificati medici di malattia.

Con la presente il sottoscritto (nome e cognome del titolare o legale rappresentante), in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa/azienda (denominazione),

CHIEDE

l'attivazione del servizio di ricezione dei certificati medici di malattia tramite PEC.
La matricola da abbinare al presente indirizzo PEC è 1010101010.
L'inoltro del certificato di malattia dovrà avvenire in formato "txt" o "xml".

Recapiti telefonici del datore di lavoro: 0202/1010101.

Cordiali saluti.
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mercoledì 7 settembre 2011

Certificati di malattia on-line - Parte I

 Il 13 settembre p.v. entrerà a regime il sistema di invio telematico dei certificati di malattia.

Il nuovo sistema prevede che:
- il medico invii telematicamente il certificato di malattia all'INPS;
- l'INPS renda disponibile il certificato al datore di lavoro.

Per cui i dipendenti non sono più tenuti a consegnare il certificato di malattia in forma cartacea al datore di lavoro.


OBBLIGHI DEI DIPENDENTI NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO:

1) comunicazione tempestiva dell'assenza per malattia;
2) comunicazione dell'indirizzo di reperibilità;
3) comunicazione del numero di protocollo identificativo del certificato di malattia.


COSA PUO' FARE IL DATORE DI LAVORO:

1) Visualizzare il certificato di malattia attraverso il sito INPS (www.inps.it), nella sezione dedicata al datore di lavoro, accedendo tramite PIN (Per tipologia di utente - Aziende, consulenti e professionisti - Consulatazione attestati di malattia);
2) Richiedere all'INPS la ricezione dei certificati di malattia tramite PEC;
3) Se in possesso del CF del dipendente e numero protocollo del certificato, può consultarlo attraverso il sito INPS (www.inps.it) senza la necessità di essere in possesso di PIN per l'accesso (Per tipologia di utente - Cittadino - Consultazione attestati di malattia).


venerdì 26 agosto 2011

Il decreto "anti-badante"

Il d.l. 98 del 6 luglio 2011 contenente le "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", all'art. 18 comma 5 prevede la cosiddetta norma "anti-badante".
A decorrere dal 1° gennaio 2012 in caso di matrimonio con un pensionto che ha già compiuto i 70 anni e con una differenza di età tra i coniugi superiore a 20 anni, la pensione di reversibilità a favore del coniuge superstite sarà ridotta.
La misura della riduzione è pari al 10 % per ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10.
Quando ho letto la notizia su questo provvedimento ho subito pensato al fatto che lo Stato cerchi di contrastare un comportamento legalmente ineccepibile ma moralmente contestabile. Nulla vieta all'ottantenne di sposare la badante quarantenne. Certo che in una situazione del genere può sorgere il dubbio sul principio fondante del matrimonio, qui l'amore forse manca. Si può, invece, sospettare l'intenzione di "guadagnare" qualche soldo senza fare molta fatica.
Personalmente ritengo errata la denominazione del decreto "anti-badante". In realtà non viene contrastata, nè limitata la posizione lavorativa delle badanti. Vengono, invece, perseguitati comportamenti discutibili che incidono negativamente sulle finanze pubbliche.