Gli enti bilaterali sono costituiti dalle parti firmatarie di un CCNL, ed assumono in genere la forma giudica di :
- associazione non riconosciuta: ex art. 36 c.c.: «L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.
Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione. »
o
- associazione con personalità giuridica: a volte sotto forma di fondazione.
I soci sono le stesse parti collettive che sottoscrivono il CCNL. Perciò si potrebbe dire che siamo in presenza di un’associazione di associazioni.
Con la stipula del CCNL i soci manifestano soltanto la volontà di costituire l’ente, non lo costituiscono effettivamente. Infatti il CCNL istituisce l’obbligo di costituire l’ente bilaterale.
Siamo in presenza di 2 negozi giuridici distinti:
- il CCNL con cui le parti manifestano la volontà di costituire l’ente
e
- l' Approvazione dell’atto costituivo dell’ente bilaterale, cioè dell’associazione, da parte delle stesse parti contrattuali che si sono impegnate con la firma del CCNL.