La Cassazione, con la recente sentenza n. 2035 del 30
gennaio, ha stabilito che le notifiche degli avvisi di ricevimento della
corrispondenza inviata per mezzo dei servizi postali privati non sono idonee
per la determinazione dei termini delle eventuali impugnazioni, a differenza di
quanto avviene per la corrispondenza inviata con il servizio postale fornito da
Poste Italiane.
Questa decisione rileva proprio per quelle lettere che hanno un contenuto
particolarmente importante, tale che sussistono dei termini perentori entro i
quali il ricevente può attivarsi per ricorrere avverso quanto intimato dal
mittente.
Senza alcun dubbio le notificazioni delle raccomandate con avviso di
ricevimento fatte direttamente a mezzo del servizio postale Poste Italiane
costituiscono atto pubblico ex art. 2699 c.c. Invece le notificazioni
effettuate per mezzo di un servizio di posta privato non costituiscono atto
pubblico in quanto gli agenti postali addetti a tale servizio non rivestono la
qualità di pubblici ufficiali.