martedì 11 marzo 2014

Cassazione - l'avviso di ricevimento del servizio postale privato non costituisce prova

La Cassazione, con la recente sentenza n. 2035 del 30 gennaio, ha stabilito che le notifiche degli avvisi di ricevimento della corrispondenza inviata per mezzo dei servizi postali privati non sono idonee per la determinazione dei termini delle eventuali impugnazioni, a differenza di quanto avviene per la corrispondenza inviata con il servizio postale fornito da Poste Italiane.

Questa decisione rileva proprio per quelle lettere che hanno un contenuto particolarmente importante, tale che sussistono dei termini perentori entro i quali il ricevente può attivarsi per ricorrere avverso quanto intimato dal mittente.


Senza alcun dubbio le notificazioni delle raccomandate con avviso di ricevimento fatte direttamente a mezzo del servizio postale Poste Italiane costituiscono atto pubblico ex art. 2699 c.c. Invece le notificazioni effettuate per mezzo di un servizio di posta privato non costituiscono atto pubblico in quanto gli agenti postali addetti a tale servizio non rivestono la qualità di pubblici ufficiali.