La definizione di enti bilaterali è stata fornita per la prima volta all’art. 2 lettera h) del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, attuativo della Legge Biagi:
«h) “enti bilaterali”: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità, l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione
del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;»
Si tratta, infatti, di enti le cui caratteristiche sono:
1) essere organismi composti e gestiti pariteticamente dai rappresentanti delle parti sociali che stipulano i contratti che li istituiscono;
2) erogare ai lavoratori ed alle imprese prestazioni e servizi, determinati principalmente dai CCNL, ma anche dalla legge, finanziati dai contributi pagati dai datori di lavoro e dai lavoratori;
3) sono soggetti giuridici autonomi rispetto alle parti sociali che li hanno costituiti.
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